PERMESSI PREVISTI DALLA LEGGE 104/92
L’articolo 24 prevede che i permessi retribuiti per lavoratori titolari della legge 104/92 disabili con connotazione di gravità riconosciuti tali in forza dell’art. 3 comma 3 della medesima, hanno diritto ad una estensione della loro durata. Vengono, infatti, incrementati di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. In questo modo,invece di giorni 6 (3+3) di permesso complessivi per marzo e aprile,se ne avranno a disposizione 18 (12+6) per effetto del provvedimento. L’insieme di questi permessi retribuiti è naturalmente coperto dall’INPS.
L’articolo 26 del D.L 17 marzo 2020 – Comma 2 – stabilisce alcune misure riguardanti i lavoratori costretti ad assentarsi dal lavoro a causa del COVID-19.
Nel secondo comma viene disciplinata, la situazione degli invalidi. La prima parte del comma è dedicata a tutti i lavoratori ai quali è stata riconosciuta la disabilità con connotazione di gravità (art. 3 comma 3 legge 104/92). In questa dizione sono ricompresi anche tutti i malati dializzati che hanno diritto a tale riconoscimento e che ne usufruiscono per la terapia salvavita della dialisi.
Nella seconda parte del comma, invece, si affronta -tra gli altri -la situazione delle lavoratrici e dei lavoratori trapiantati immunodepressi, per i quali era stato indicato già con il dpcm 4 marzo 2020 art. 2 comma 1b),la necessità di non allontanarsi dalla propria abitazione per evitare rischi di contagio. In questa parte si indicano specificamente “i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992”. Si tratta a buon titolo di tutte le persone invalide a seguito del trapianto per le quali è riconosciuta una invalidità civile minima del 60% e nella generalità dei casi la disabilità in base all’art. 3 comma 1 legge 104/92.
Per l’insieme dei due gruppi di lavoratori è stabilito che il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero e per tale motivo dovrebbe essere sufficiente la semplice comunicazione al datore di lavoro.
Per nostro conto riteniamo che allo stato attuale debba essere il medico di base ad emettere il certificato per giustificare l’assenza dal lavoro nei confronti del datore di lavoro. Per tale adempimento il medico può ricorrere all’utilizzo del codice V07 già accettato dall’INPS per gli immunodepressi asintomatici in isolamento.
A tale proposito, risulta che in queste ultime ore alcune regioni hanno già provveduto a dare operatività alla norma nel senso sopra indicato.