QUANDO VIENE VIOLATO IL DIRITTO ALLA SALUTE

DIRITTI ED INTERESSI LEGITTIMI

La legislazione italiana tutela sia i diritti soggettivi che gli interessi legittimi.
Diritti soggettivi sono gli interessi giuridicamente protetti, quegli interessi,cioè, la cui protezione giuridica incondizionata si esplica mediante il potere riconosciuto al titolare di realizzare, di mantenere e di restaurare a suo vantaggio, anche in via coattiva mediante azione davanti all’autorità giudiziaria, l’utilità che costituisce l’oggetto del suo diritto.
Interessi legittimi sono quegli interessi individuali che ricevono una tutela indiretta e mediata allorché coincidono con interessi della collettività o di Enti. Per la tutela degl’interessi legittimi, eventualmente lesi da atti amministrativi o da comportamenti della pubblica amministrazione, è data al titolare azione davanti a speciali tribunali amministrativi.

DIRITTO ALLA SALUTE

Il più importante dei diritti soggettivi è il diritto alla salute, che è uno dei diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall’art. 2 della Costituzione Italiana.
Tale diritto può essere violato attraverso atti, comportamenti od omissioni, contro le quali il cittadino ha la possibilità di difesa e di intervento, sia attraverso atti stragiudiziali, sia attraverso ricorsi  amministrativi, sia, infine, con il ricorso all’azione giudiziaria civile o penale.

DIRITTO DI ACCESSO

Altro importante diritto soggettivo, garantito  dalla legislazione italiana (Legge 241/90), è il diritto di accesso ai documenti amministrativi, consentito al cittadino che ha richiesto l’emanazione di un atto, al controinteressato ed agli organismi rappresentativi di interessi legittimi diffusi, collettivi o di categoria.
Il diritto di accesso viene esercitato con la richiesta motivata, indirizzata all’amministrazione che ha adottato il provvedimento o che ne è in possesso. di esame, gratuito, dei documenti, o di estrazione di copia, subordinata al rimborso delle spese e dell’eventuale bollo.
L’accesso può essere rifiutato, differito o limitato, ma sempre con atto motivato, in casi gravi previsti dalla legge. Inoltre, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta, senza  che l’amministrazione abbia risposto, la stessa deve intendersi rifiutata.
Contro il rifiuto, esplicito o tacito,  è ammesso il ricorso, entro 30 giorni, al TAR, la cui decisione, a sua volta, può essere appellata davanti al Consiglio di Stato.

OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO

Un efficace sistema di intervento per il cittadino che può tentare di accelerare l’iter burocratico, o almeno conoscere i motivi del ritardo, è rappresentato dalla Legge 241/90, la stessa che disciplina il diritto di accesso, la quale prevede che ogni amministrazione pubblica debba stabilire per ciascun tipo di procedimento l”unità organizzativa” responsabile dell’iter burocratico e il termine entro il quale debba essere concluso e che, in tutti i casi in cui i singoli enti non adempiano a tale obbligo,  ogni procedimento non possa avere durata superiore a 30 giorni.
Una efficace tutela di tali disposizioni è prevista anche dal Codice Penale che prevede e punisce, all’art.328, il reato di omissione di atti d’ufficio in cui incorre il dirigente della “unità organizzativa” allorché non conclude il procedimento entro il termine indicato dalla pubblica amministrazione o, in mancanza del termine, entro 30 giorni.
È bene ricordare che la rappresentanza legale dell’ANED è riservata, per Statuto, al Presidente ed al Segretario Generale, per cui è necessario,  prima di intraprendere qualsiasi azione giudiziaria o stragiudiziale, contattare preventivamente la Sede Nazionale.

ATTI STRAGIUDIZIALI

Sono tutte quelle iniziative che assumono la forma di esposto, di reclamo, di ricorso, di sollecito, di richiesta nei confronti dei vari responsabili del servizio sanitario per contrastare un’azione lesiva, o per richiedere un intervento positivo, presentate direttamente all’autorità o all’istituzione, competente per emanare il provvedimento risolutivo.
Vengono presentate di norma senza l’ausilio di un avvocato, redatte in carta semplice, (ma è meglio verificare) consegnate a mano o spedite per posta, senza bisogno di una “notifica”, ma….

  • se vengono presentati in difesa, non solo di un proprio diritto soggettivo, ma per difendere interessi legittimi della collettività o della categoria, nella qualità di delegati ANED,
  • richiedono la carta intestata dell’Associazione, è opportuno anche un consono aspetto formale, impegnano l’associazione, quindi
  • consultare sempre preventivamente la segreteria regionale o nazionale
  • se sarete autorizzati a redigere direttamente l’esposto, reclamo o ricorso inviarne immediatamente copia alla segreteria regionale e alla sede nazionale.

ESPOSTO AL DIRETTORE SANITARIO

Può essere inoltrato quando vi sono disfunzioni ed inadempienze che possono essere risolte dal direttore sanitario, nell’ambito delle sue competenze, per esempio un turno carente di infermieri.
È buona norma contattare preventivamente primario e infermieri: un’azione concordata – dove è possibile – e non ‘ in contrasto ’ ha sempre migliori probabilità di riuscita.

RECLAMO AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL O AZIENDA OSPEDALIERA

Chiunque può presentare reclamo al Direttore Generale se vi è stato un mancato funzionamento di un servizio, sia in struttura pubblica sia privata, nell’ambito della USL o dell’Ospedale Azienda, o un comportamento riprovevole e dannoso di un operatore.
Il reclamo va presentato per iscritto, in carta semplice, consegnato direttamente all’Ufficio (farsi timbrare per ricevuta una copia del reclamo) o spedito per raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegnato all’Ufficio protocollo della USL o dell’Ospedale Azienda (farsi timbrare per ricevuta una copia).
Non esiste un termine obbligatorio entro il quale va presentato, ma ovviamente va presentato al più presto appena venuti a conoscenza del fatto.
Il Direttore Generale ha l’obbligo di accertare i fatti segnalati, prendere gli opportuni provvedimenti e dare risposta scritta entro 15 giorni al cittadino che ha presentato il reclamo.
Nel caso in cui non vi sia stata risposta, lo stesso cittadino che ha presentato il reclamo, può percorrere la strada della “diffida” ex art. 328 del Codice Penale per omissione o rifiuto di atti d’ufficio (vedi sopra).

RICORSO AL DIRETTORE GENERALE DELL’ASL O AZIENDA  OSPEDALIERA

L’iniziativa assume la forma del ricorso, quando si chiede uno specifico provvedimento che annulli o modifichi un precedente atto amministrativo lesivo per l’interessato, o provochi un’azione positiva nel caso di rifiuto di una prestazione dovuta.
Il ricorso va presentato – nelle forme (verificare se non sia richiesto un bollo) e nei modi previsti per il reclamo – entro 15 giorni dall’accaduto o dal momento in cui se ne è avuta conoscenza.
Il Direttore Generale è tenuto ad esperire accertamenti, emanare provvedimenti, dare risposta come nel caso della presentazione del reclamo.

RICORSO AL SINDACO

Al Sindaco, quale massima autorità sanitaria del Comune