LA NORMA FINANZIARIA PREVEDE PER I LAVORATORI FRAGILI LA TUTELA DAL RISCHIO DI CONTAGIO COVID-19
La legge finanziaria ripristina, per le lavoratrici e i lavoratori fragili, la norma che consente di restare nel proprio domicilio in regime di ricovero domiciliare. Dal 1° gennaio fino al 28 febbraio 2021 questa norma ripristina la disciplina dell’art. 26 comma 2 e 2 bis del D.L del 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27.
In altre parole, con il ripristino dell’art. 26 comma 2, per i prossimi due mesi, tutti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in dialisi o trapiantati o, comunque, in condizione di rischio derivante da immunodepressione derivata dallo svolgimento di relative terapie salvavita coma la dialisi o farmacologiche, il periodo di assenza dal lavoro è equiparato alla degenza ospedaliera (tale equiparazione interrompe il rischio di superamento del periodo di comporto).
L’assenza, come oramai a tutti noto, è certificata dal proprio medico di famiglia che deve riportare nel certificato la condizione di immunodepressione del paziente in terapia salvavita della dialisi o in terapia post trapianto. Utile precisare che il medico di famiglia (medico di assistenza primaria) che certifica è totalmente esente da responsabilità, neppure contabile, per la certificazione prodotta.
Con il ripristino del comma 2 -bis, a decorrere dal 1° gennaio e fino al 28 febbraio 2021 i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgeranno, qualora ne avranno la possibilità per il tipo di attività e di mansione, la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
Leggi il testo della norma (articolo 1, comma 481, pagina 86 del documento). https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2020/12/30/322/so/46/sg/pdf